DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1

E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata: “HELPYNESS – Aiutati che il web ti aiuta” ONLUS (Organizzazione lucrativa di utilità sociale) L’Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione “HELPYNESS ONLUS”

Articolo 2

L’associazione ha sede principale in Gassino Torinese (TO), Italia, ed ha carattere ed operatività nazionali e internazionali.

Articolo 3

L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: HELPYNESS – Aiutati che il web ti aiuta” ONLUS seguito dall’indicazione della località della sede.

Articolo 4

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Può essere prorogata per decisione dell’assemblea dei soci.

Articolo 5

L’associazione ha lo scopo di: 5.1. Promuovere una cultura di solidarietà, anche attraverso le nuove tecnologie (web, mobile, etc.); 5.2. Sostenere iniziative di volontariato con approccio nuovo e al passo con i tempi, e in ottica di sostenibilità nel lungo termine. 5.3. Facilitare il finanziamento e la realizzazione di progetti di solidarietà e utilità sociale, mediante un approccio alla beneficenza meno “assistenzialista” e più responsabile, che coinvolga tutti gli attori (proponenti, beneficiari, contributori, simpatizzanti, etc … ) in modo da renderli partecipi in prima persona; un approccio “social” che consenta inoltre di incrementare l’impatto globale dell’iniziativa e al contempo facilitare il raggiungimento degli obiettivi dei progetti proposti. 5.4. Sensibilizzare la popolazione ad una cultura dell’imprenditorialità sociale, e sostenere quindi azioni concrete, volte al miglioramento della qualità della vita e della società, anche in ottica di sostenibilità a lungo termine.

Articolo 6

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività specifiche dell’associazione sono: 6.1. Stabilire contatti con privati, enti pubblici e con associazioni di volontariato (locali e non) per sostenere iniziative di volontariato; 6.2. Realizzare iniziative di crowdfunding/crowdsourcing di utilità sociale, anche mediante la realizzazione del sito www.helpyness.org (che è il principale strumento operativo e di comunicazione dell’associazione); 6.2. Promuovere ed incoraggiare la popolazione a proporre progetti di utilità sociale da realizzare attraverso il sito www.helpyness.org 6.3. Valutare, in vista della possibile pubblicazione sul sito, la validità dei progetti, attraverso il Comitato Esecutivo. Tale organo interno all’associazione (e che si può avvalere di collaboratori esterni), ha il compito di selezionare i progetti proponenti per la pubblicazione, verificandone i requisiti dei progetti per garantire affidabilità, trasparenza, ma anche coerenza con gli obiettivi dell’associazione, oltre che qualità e validità del progetto e organizzazione, nell’interesse di massimizzare anche l’accettazione della popolazione (crowd) e quindi la riuscita del progetto stesso; 6.4. In particolare, sostenere progetti pubblicati sul sito www.helpyness.org (mediante finanziamento derivante dal portale www.helpyness.org e dalle donazioni degli utenti, sia in termini di denaro, tempo, competenze, strumentazione, materiale, o semplicemente contributo creativo al portale stesso). I progetti pubblicati saranno relativi allo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 6.5. Verificare i risultati ottenuti dai progetti finanziati e pubblicare un consuntivo dettagliato di tali risultati sul sito 6.6. Mantenere aggiornato il sito www.helpyness.org mediante blogs e/o newsletters, e mantenere attivo il collegamento con i principali social networks; 6.7. Fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche; 6.8. La selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile; 6.9. La formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo; 6.10. Promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi del volontariato, della pace, della solidarietà, dell’imprenditoria sociale, dei diritti umani, della sostenibilità.

PATRIMONIO

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito da: 7.1. Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione. 7.2. Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione. 7.3. Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell’associazione.

Articolo 8

Le risorse economiche per il funzionamento dell’associazione e per lo svolgimento delle attività provengono da una quota percentuale ricavata dalle donazioni dei sottoscrittori ai progetti pubblicati nel sito www.helpyness.org, dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali.

Articolo 9

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea dei Soci entro il 30 giugno seguente. L’eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SOCI

Articolo 10

Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività dell’associazione stessa. L’associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Articolo 11

I membri dell’associazione si distinguono in: 11.1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; 11.2. Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell’associazione e ne promuovono le iniziative; 11.3. Soci Onorari. Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell’attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell’associazione.

Articolo 12

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull’ammissione del candidato con decisione motivata e inappellabile. La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell’associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. La qualità di Socio si perde per: 13.1. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; 13.2. Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; 13.3. Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell’associazione; 13.4. Mancato pagamento della quota associativa annuale.

ASSEMBLEA

Articolo 14

L’assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

Articolo 15

L’assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso d’urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l’accertamento dell’effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione. E’ in ogni caso valida l’assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti. L’assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: – che il Presidente e il Segretario dell’assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione; – che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l’identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti; – che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Articolo 16

Ogni Socio Ordinario, Fondatore o Onorario, che non sia moroso nel versamento della quota associativa, ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 4 Soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l’approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

Articolo 17

L’assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, e sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione. L’assemblea dei Soci può conferire la nomina di Presidente Onorario a una o più personalità particolarmente meritevoli, che si sono distinte per il proprio impegno nei confronti dell’associazione. Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e assumere impegni su mandato degli stessi Organi. Il Presidente Onorario rappresenta l’Associazione negli interventi esterni, concordati con il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo. Il Presidente Onorario decade per decisione personale o su richiesta del Consiglio Direttivo. In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell’associazione con riferimento allo Statuto.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l’intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare: le modificazioni dell’atto costitutivo, lo scioglimento anticipato volontario dell’associazione, la nomina e la revoca dei Consiglieri, la nomina o la revoca dei liquidatori ed i relativi compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione; qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da più della metà dei Soci, oppure la cui adozione con deliberazione espressa dell’assemblea sia espressamente prevista dalla legge. Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue. Uno dei Soci o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci e a tutti i Consiglieri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale, all’attenzione del Segretario, l’eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell’organo amministrativo e inserito senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei Soci. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all’invio del testo proposto. Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno computate, neanche ove fossero risposte favorevoli all’adozione della decisione.

CONSIGLIO DIRETTIVO – AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri. I membri sono eletti dall’assemblea dei Soci, salvo i Soci Fondatori, membri di diritto. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l’appartenenza all’Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per cinque anni.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere, un Segretario e può altresì nominare un Comitato Esecutivo, un Direttore Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell’associazione. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare in ordine all’approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare delle quote sociali. La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l’automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell’associazione in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il Comitato Esecutivo, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da non meno di 1 e non più di 3 Consiglieri, cui è delegata, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Direttivo dallo statuto e dalla legge, l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente dell’associazione, nonché l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni che stabiliscono le modalità operative dell’associazione. Il Comitato Esecutivo cessa le proprie funzioni per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per scadenza del termine dei Consiglieri che lo compongono. Le attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato deve assicurare regolari rapporti informativi. Delle operazioni rilevanti poste in essere, il Comitato Esecutivo è comunque tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile successiva, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati. Il Comitato Esecutivo, ai fini della selezione dei progetti, si può avvalere del supporto di un Advisory Board composto da soci e/o membri esterni (che possono anche cambiare da progetto a progetto). Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario e può chiedere di essere riunito in sessione straordinaria a richiesta di almeno la metà dei suoi membri. Le riunioni del Comitato Esecutivo, convocate dal Presidente e/o dal Vice-Presidente con avviso spedito via telefax o via e-mail almeno 4 ore prima della riunione, sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora sia presente l’intero Comitato. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente. Potranno partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo anche altri soggetti invitati dal Presidente o dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci. Allo stesso modo, le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci.

Articolo 23

Il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio e, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell’associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.